Art. 3.
(Requisiti per l'ottenimento dei benefìci fiscali).

      1. Per ottenere i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 l'impresa deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti:

          a) impiegare non più di cinquanta lavoratori dipendenti alla data del 1o giugno 2007;

          b) aver realizzato un volume di affari non superiore a 10 milioni di euro;

          c) avere un bilancio non superiore a 10 milioni di euro;

          d) avere il proprio capitale o i propri diritti di voto non detenuti, direttamente o indirettamente, per una quota pari al 25 per cento, da un'impresa o da più imprese congiuntamente il cui volume di affari annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio supera i 45 milioni di euro;

          e) l'attività principale esercitata non deve riguardare i settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada di merci.